Art. 4.
(Documenti).

      1. Chiunque, nell'ambito di una attività legalmente riconosciuta, effettua la pubblicità di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne l'accessibilità, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi.
      2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui deve essere garantita la pubblicità e per l'adempimento mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli uffici della pubblica amministrazione sono tenuti a rispettare l'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo sotto la responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
      3. Qualora si renda necessario, e solo in casi eccezionali, l'uso di formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specificando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La pubblica amministrazione è altresì tenuta a rendere disponibile una versione il più similare possibile agli stessi dati in formato libero.